Abstract
Il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) dell’UE è stato adottato per un duplice scopo: agevolare la libera circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione europea preservando al contempo i diritti e le libertà fondamentali delle persone, in particolare il loro diritto alla protezione dei dati personali.
Le clausole contrattuali tipo e gli altri strumenti di trasferimento di cui all’articolo 46 del RGPD non operano in modo isolato. I i titolari o responsabili del trattamento, in qualità di esportatori, hanno la responsabilità di verificare, caso per caso e, ove necessario, in collaborazione con l’importatore nel paese terzo, se la legge o la prassi di quest’ultimo incide sull’efficacia delle garanzie adeguate contenute negli strumenti di trasferimento di cui all’articolo 46 del RGPD.

In questa FAD, con un approccio pratico, ripercorriamo le Raccomandazioni 01/2020 relative alle misure che integrano gli strumenti di trasferimento al fine di garantire il rispetto del livello di protezione dei dati personali dell’UE.

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